Accessibilità sito web: la normativa e chi riguarda
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Se ti hanno chiamato per dirti che dal 2025 il tuo sito è fuori norma sull'accessibilità e che serve adeguarlo subito, prima di firmare qualcosa leggi le due soglie qui sotto. Sono scritte nella normativa e spiegate dall'AgID, che è l'autorità che vigila sui servizi digitali. Nella maggior parte dei casi un'attività locale, uno studio o una piccola impresa di servizi è fuori dall'ambito del decreto, e quindi non ha nessun obbligo da cui adeguarsi. Questo non vuol dire che un sito illeggibile vada bene: vuol dire che chi te lo dice sta vendendo una paura, non una legge.
Le due soglie che dicono se la norma ti riguarda
Le regole sull'accessibilità in Italia stanno in due posti diversi, e confonderli è l'origine di quasi tutte le telefonate allarmate. Da una parte la Legge 4/2004, che obbliga le pubbliche amministrazioni e, dal comma 1-bis dell'articolo 3, i privati molto grandi. Dall'altra il D.Lgs. 82/2022, che recepisce la direttiva europea sull'accessibilità e si rivolge agli operatori economici che fabbricano certi prodotti o forniscono certi servizi.
La prima soglia è la dimensione. Il decreto, dice la FAQ ufficiale dell'AgID, non si applica alle microimprese che forniscono servizi, cioè a chi ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo (oppure un totale di bilancio annuo) non superiore a 2 milioni di euro. Servono entrambe le condizioni. Un ristorante, un parrucchiere, un idraulico, uno studio professionale con tre persone: sono microimprese di servizi e il decreto non li tocca.
La seconda soglia è quella della dichiarazione di accessibilità, il documento pubblico che molti credono obbligatorio per chiunque abbia un sito. Per i privati scatta solo per chi offre servizi al pubblico tramite sito o app e ha un fatturato medio degli ultimi tre anni superiore a 500 milioni di euro. Non è un errore di battitura: cinquecento milioni.
| Chi sei | Cosa ti chiede la norma | Da quando o da quale soglia |
|---|---|---|
| Microimpresa che fornisce servizi (meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio fino a 2 milioni) | Niente: il decreto non si applica | Sotto entrambi i limiti |
| Operatore economico che fornisce uno dei servizi elencati dall'articolo 1 comma 3 | Requisiti di accessibilità del servizio, vigila AgID | Dal 28 giugno 2025 |
| Chi fabbrica, importa o distribuisce i prodotti elencati dal decreto | Requisiti sui prodotti, vigila il MIMIT | Dal 28 giugno 2025 |
| Privato che offre servizi al pubblico via sito o app con fatturato medio degli ultimi tre anni oltre 500 milioni | Dichiarazione di accessibilità pubblicata | Oltre 500 milioni |
| Pubblica amministrazione | Dichiarazione entro il 23 settembre e obiettivi di accessibilità entro il 31 marzo di ogni anno | Sempre |
L'elenco dei servizi obbligati è chiuso, e il sito di un'attività locale non c'è
Il punto che nessuna delle pagine che trovi cercando questa norma ti dice con chiarezza: l'articolo 1 comma 3 del decreto non dice "tutti i siti web". Elenca servizi precisi, e se il tuo non è nell'elenco non sei dentro per il solo fatto di avere un sito.
I servizi che devono essere conformi sono questi:
- servizi di comunicazione elettronica
- servizi che danno accesso a servizi di media audiovisivi
- servizi per il trasporto passeggeri (aereo, autobus, ferroviario, vie navigabili, anche urbano, extraurbano e regionale): siti, app, biglietteria elettronica, informazioni di viaggio anche in tempo reale, schermi interattivi
- terminali self-service interattivi
- servizi bancari per i consumatori
- libri elettronici e software dedicati
- servizi di commercio elettronico
Se vendi online il discorso cambia, ma la soglia resta
Il commercio elettronico è dentro l'elenco. Quindi un negozio online è un servizio che la norma considera, mentre un sito vetrina che presenta l'attività e raccoglie richieste no. Attenzione però a non fare il salto logico contrario: anche per chi vende online vale l'esclusione delle microimprese di servizi, quindi un negozio con quattro persone e mezzo milione di fatturato resta fuori dall'ambito del decreto.
Se il tuo caso è il negozio online e vuoi capire cosa serve davvero prima di aprirlo, il posto giusto è la pagina dedicata agli ecommerce: le regole del vendere a distanza sono un discorso suo, più larghe dell'accessibilità.
Gli overlay di accessibilità: la fonte ufficiale dice che non garantiscono niente
La proposta che girerà di più nei prossimi mesi è il widget: una riga di codice da incollare nel sito che apre un pannello laterale con i comandi per ingrandire il testo, cambiare i colori, leggere la pagina ad alta voce. Si vende come la messa a norma in cinque minuti, a canone mensile.
La FAQ dell'AgID sul decreto affronta esattamente questo e risponde che usare i cosiddetti overlay di accessibilità, o qualsiasi strumento che si sovrapponga o si aggiunga a un elemento del servizio per correggerne gli errori di accessibilità, non garantisce automaticamente la conformità alla normativa vigente, come dichiarato anche dalla Commissione Europea. Tradotto: se sei fuori dall'ambito non ti serve, e se sei dentro non ti salva.
La domanda da fare a chi ti chiama, in due parti: in quale categoria dell'articolo 1 comma 3 ricade il mio servizio, e quale soglia di dimensione mi fa rientrare. Se risponde che la norma vale per tutti i siti, sai già che non ha letto il decreto. Se la risposta è giusta e sei dentro davvero, allora il lavoro non è un pannello laterale: è come sono fatte le pagine.
Se sei dentro: come si misura la conformità, le deroghe e le sanzioni
La conformità non si dichiara a sentimento. Si desume dal conteggio dei punti di controllo della norma tecnica UNI CEI EN 301549 vigente, e l'esito è uno di tre: conforme, parzialmente conforme, non conforme. È il motivo per cui una verifica serve, e per cui costa più di un abbonamento a un widget.
Chi deve pubblicare la dichiarazione di accessibilità la rende raggiungibile dal footer del sito, con la voce "Dichiarazione di accessibilità" oppure "Accessibilità". Chi rientra nell'articolo 3 comma 1-bis della Legge 4/2004 ma è anche operatore economico soggetto al D.Lgs. 82/2022 non deve più presentarla.
Esistono due deroghe e non sono scappatoie generiche: i requisiti si applicano solo se la conformità non richiede una modifica sostanziale, cioè tale da alterare la natura del prodotto o del servizio, e non comporta un onere sproporzionato. I criteri per valutare l'onere stanno nell'Allegato 5 del decreto, la valutazione va documentata e comunicata all'autorità di vigilanza (AgID per i servizi, MIMIT per i prodotti). Sul transitorio: i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 restano invariati fino a scadenza e comunque non oltre il 28 giugno 2030.
Le sanzioni, per chi è nell'ambito, sono la ragione per cui vale la pena sapere con certezza da che parte della soglia stai.
| Violazione | Importo |
|---|---|
| Violazione dei requisiti di accessibilità o degli obblighi del decreto (l'importo tiene conto dell'entità della non conformità, del numero di servizi o prodotti non conformi e del numero di utenti coinvolti) | da 5.000 a 40.000 euro |
| Mancata ottemperanza all'autorità di vigilanza o informazioni richieste non fornite | da 2.500 a 30.000 euro |
| Soggetti dell'articolo 3 comma 1-bis della Legge 4/2004 (oltre 500 milioni di fatturato medio) | fino al 5% del fatturato |
Se sei fuori: le cose che conviene fare comunque, e che non costano niente
Essere fuori dall'ambito del decreto non è un buon motivo per avere un sito che la gente non riesce a leggere. Chi ha sessant'anni e guarda il telefono in strada ha gli stessi problemi di chi usa un lettore di schermo: testo piccolo, grigio su grigio, bottoni minuscoli. Un cliente che non riesce a trovare il numero di telefono non si lamenta: chiama un altro.
Le cose che valgono il tempo che costano, e che un sito fatto bene ha già dentro:
- testo scuro su fondo chiaro e dimensione che non obblighi a ingrandire con le dita
- numero di telefono e indirizzo cliccabili dal telefono, non scritti dentro un'immagine
- una descrizione testuale per le foto che portano informazione (il piatto, il prodotto, la sede)
- etichette visibili sui campi del modulo di contatto, non solo il testo grigio dentro la casella che sparisce quando scrivi
- titoli in ordine, uno per argomento, invece di righe in grassetto usate come titoli
- orari, listini e menù come testo nella pagina e non come PDF da scaricare
- sottotitoli sui video, se i video li usi per spiegare qualcosa
Il momento in cui queste cose costano zero è adesso
Tutte le voci dell'elenco costano quasi niente se le chiedi mentre il sito si costruisce, e costano un rifacimento se le chiedi dopo. È la stessa logica dei contenuti: se chi fa il sito scrive i testi e sceglie i colori sapendo che devono restare leggibili, il problema non nasce. Nei siti web di DirezioneX i testi li scriviamo noi e il sito nasce già leggibile da telefono, che è il modo in cui lo guarderanno quasi tutti i tuoi clienti.
Se sei ancora al punto in cui non sai nemmeno come verrebbe il tuo, l'anteprima gratuita si guarda in due minuti e ti fa vedere la cosa concreta invece della descrizione.
Cosa far scrivere nel preventivo, in tre righe
Se decidi di muoverti, muoviti con tre righe scritte invece di una promessa a voce. Valgono sia che tu sia dentro l'ambito sia che tu sia fuori e voglia comunque un sito leggibile.
- cosa viene consegnato: una verifica sui punti di controllo della UNI CEI EN 301549 con l'esito dichiarato (conforme, parzialmente conforme, non conforme), oppure, se sei fuori dall'ambito, l'elenco delle correzioni fatte
- chi mette i contenuti accessibili: le descrizioni delle foto e i sottotitoli dei video li scrive chi fa il sito o li passi tu, e con che tempi
- cosa resta a carico tuo dopo la consegna: ogni foto e ogni pagina che aggiungerai da solo in futuro
E l'altra metà degli obblighi?
L'accessibilità è una delle voci che un titolare sente nominare quando il sito è quasi pronto. Le altre sono i dati che ti identificano, l'informativa privacy e i cookie, e lì gli obblighi ci sono per tutti, non sopra una soglia. Chi fa cosa tra te, chi costruisce il sito e il tuo consulente è scritto riga per riga nella guida sugli obblighi di legge del sito di un'attività.
Riassunto in due righe da tenere a mente la prossima volta che squilla il telefono: se hai meno di 10 dipendenti e non superi i 2 milioni e fornisci servizi, il decreto non si applica a te, e la dichiarazione di accessibilità riguarda chi sta sopra i 500 milioni. Quello che resta vero per tutti è che un sito illeggibile perde clienti, e quello si sistema mentre il sito si fa, non con un pannello attaccato sopra.
Domande frequenti
Il riferimento tecnico è la norma UNI CEI EN 301549 vigente: la conformità si desume dal conteggio dei suoi punti di controllo e l'esito è conforme, parzialmente conforme o non conforme. Non esiste un bollino che si compra: esiste una verifica con un esito dichiarato.
Due. La Legge 4/2004, che riguarda le pubbliche amministrazioni (articolo 3 comma 1) e i privati con fatturato medio oltre 500 milioni (comma 1-bis). E il D.Lgs. 82/2022, che recepisce la direttiva europea sull'accessibilità e vale dal 28 giugno 2025 per gli operatori economici che forniscono i servizi elencati dal decreto. L'autorità che vigila sui servizi è l'AgID.
No, se sei un privato sotto i 500 milioni di fatturato medio degli ultimi tre anni. Chi la deve pubblicare la rende raggiungibile dal footer con la voce "Dichiarazione di accessibilità" o "Accessibilità".
No. La FAQ ufficiale dell'AgID scrive che gli overlay di accessibilità, o qualsiasi strumento che si sovrapponga al servizio per correggerne gli errori, non garantiscono automaticamente la conformità alla normativa, come dichiarato dalla Commissione Europea.
Il commercio elettronico è nell'elenco dei servizi del decreto, quindi la categoria è dentro. Resta però l'esclusione delle microimprese che forniscono servizi: sotto i 10 dipendenti e sotto i 2 milioni di fatturato o di bilancio annuo il decreto non si applica.
Da 5.000 a 40.000 euro per la violazione dei requisiti o degli obblighi, in base all'entità della non conformità, al numero di servizi o prodotti non conformi e al numero di utenti coinvolti. Da 2.500 a 30.000 euro se non si ottempera all'autorità di vigilanza. Fino al 5% del fatturato per i soggetti sopra i 500 milioni.
No. Se il servizio è fornito in Italia il decreto si applica comunque, indipendentemente da dove sta la sede legale.
